Parliamo qui non di un fermo tecnico per incidente, ma di un fermo derivante da un richiamo tecnico o difetto del veicolo, disposto dal produttore stesso.
In questo caso, la configurabilità di un "danno da fermo tecnico" è molto più limitata.
Vediamo perché
Quando un costruttore richiama un'auto per motivi di sicurezza o difetti di produzione, si tratta di:
un adempimento di obblighi legali (D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo, artt. 103-107);
o un atto volontario di prevenzione da parte del produttore, volto a evitare danni futuri.
In entrambi i casi, il fermo del veicolo non dipende da un illecito civile (come un sinistro), bensì:
da una misura di sicurezza e conformità adottata dal produttore nell'ambito della propria responsabilità per prodotto difettoso.
No, non automaticamente.
Il "danno da fermo tecnico" non è di per sé risarcibile se il fermo deriva da un richiamo tecnico necessario e lecito, salvo che il proprietario riesca a dimostrare:
che il richiamo è stato gestito in modo irragionevole o negligente, e
che il fermo è stato eccessivo, non giustificato o mal gestito (es. mancanza di pezzi per mesi, ritardi non dovuti a forza maggiore, mancata assistenza o veicolo sostitutivo).
In tal caso, si può configurare:
un danno patrimoniale (mancato utilizzo del bene, costi di trasporto alternativi);
o anche un danno da inadempimento contrattuale (violazione dell'obbligo di fornire un prodotto conforme e funzionante).
Il fondamento non è più l'art. 2043 c.c. (illecito civile), ma:
art. 1490 e ss. c.c. → garanzia per vizi della cosa venduta;
art. 130 Codice del Consumo → diritto alla riparazione, sostituzione o riduzione del prezzo per prodotto difettoso;
e, nei casi più gravi, art. 114 e ss. Codice del Consumo → responsabilità del produttore per danni da prodotto difettoso.
Quindi: il danno da fermo tecnico può essere richiesto solo come conseguenza del vizio del prodotto, se la riparazione o il richiamo sono stati inefficaci, tardivi o sproporzionati.
La Cassazione e i tribunali hanno affermato che:
"Il fermo del veicolo dovuto ad attività di richiamo o riparazione da parte del produttore non configura di per sé un danno risarcibile, se non è provato un comportamento negligente o un ritardo ingiustificato nella gestione dell'intervento tecnico."
- Trib. Torino, 14.2.2019; Cass. Civ., sez. III, 28.2.2022, n. 6365.
In altre parole:
Se il richiamo è gestito correttamente e nei tempi ragionevoli, il fermo non genera diritto al risarcimento.
Se invece il produttore non fornisce assistenza, ritarda eccessivamente la riparazione, o non mette a disposizione un'auto sostitutiva, allora il proprietario può agire per danno da inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) o responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
Auto nuova richiamata per difetto airbag.
L'intervento dura 2 giorni: nessun danno da fermo tecnico risarcibile.
Ma se l'auto resta ferma 2 mesi perché il produttore non fornisce i ricambi, senza auto sostitutiva, e il proprietario documenta costi o disagi,
può chiedere il risarcimento del danno da fermo tecnico o da mancato godimento del bene.
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