IL FATTO:
Insoddisfatto dell'esito del reclamo, con ricorso all'Arbitro il ricorrente - titolare di un contratto di conto corrente on line intrattenuto presso l'intermediario convenuto - lamenta il mancato funzionamento del servizio di home banking. Rappresenta, in particolare: che in data 09/04/2024 segnalava all'intermediario la "reiterata impossibilità di accesso al conto sia attraverso il sito che attraverso l'app" e, di conseguenza, l'impossibilità di utilizzare le somme ivi depositate; di non aver ricevuto alcun supporto utile per la risoluzione del problema da parte dei preposti uffici; che, pertanto, in data 11/04/2024, chiedeva al fornitore - al quale avrebbe dovuto pagare il saldo prezzo di un bene in vendita - "di poter posticipare il pagamento oppure di annullare il contratto e rientrare in possesso delle somme pagate fino a quel momento"; che l'istanza non sarebbe stata accettata dal fornitore il quale conseguentemente tratteneva, in conformità al contratto, l'importo di euro 3.670,00 corrisposto fino a quel momento; che il bene in questione veniva posto in vendita in Italia al prezzo di euro 8.499,00. Ciò posto, il ricorrente, ascrivendo in capo all'intermediario la responsabilità contrattuale per la perdita patrimoniale subita, chiede il risarcimento del danno quantificato in euro 7.169,00, di cui: euro 3.670,00 versato "a titolo di anticipo incamerato per inadempienza [a sé] non imputabile ed euro 3.499,00 "quale differenza di prezzo di acquisto alla data di interruzione del servizio di internet banking". Pag. 2/4Decisione N. 3438 del 02 aprile 2025 Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda di indennizzo rilevando: che il ricorrente ha effettuato il pagamento delle prime due rate per l'acquisto del bene in questione utilizzando un diverso conto di pagamento di sua titolarità; che dalle analisi della movimentazione del conto online interessato si evince che il ricorrente è titolare di altri rapporti intrattenuti presso diversi intermediari; di aver chiesto al cliente informazioni circa l'effettiva impossibilità di utilizzare un diverso rapporto per il pagamento dell'ultima rata senza ricevere chiarimenti; che il ricorrente ha segnalato l'impossibilità di accedere al conto online solo in data 9 aprile 2024, ossia l'ultimo giorno utile per eseguire il pagamento del saldo prezzo, malgrado egli avesse riscontrato problemi "già dal giorno 8 aprile"; che nella segnalazione di malfunzionamento inoltrata, il ricorrente non ha manifestato il carattere di urgenza della disposizione di bonifico, limitandosi a segnalare l'"impossibilità di accesso ai fondi". A tale ultimo riguardo la resistente sostiene che, ove tempestivamente informata della necessità di adempiere gli obblighi indifferibili contrattualmente assunti, la stessa avrebbe potuto adoperarsi eseguendo la disposizione di pagamento per conto del cliente. L'intermediario deduce, inoltre, che la mail del fornitore allegata al ricorso non prova l'avvenuta risoluzione del contratto; contesta dunque l'avversa quantificazione del danno risarcibile per difetto di prova in ordine agli elementi costitutivi del pregiudizio lamentato. Conclude per il rigetto del ricorso ritenuto infondato. Con memoria di replica alle controdeduzioni dell'intermediario, il ricorrente, richiamando gli artt. 1218 e 1223 c.c., ritiene che il disservizio lamentato abbia prodotto un danno risarcibile ampiamente documentato alla luce delle evidenze prodotte in atti. Deduce che la disponibilità di altri conti di pagamento non esonera da responsabilità l'intermediario convenuto per la mancata erogazione del servizio, non essendo peraltro egli "obbligato a ricorrere a soluzioni alternative non previste contrattualmente per adempiere alle proprie obbligazioni". In ogni caso il ricorrente afferma che i fondi giacenti su altri conti fossero insufficienti per l'esecuzione del bonifico a saldo del prezzo del bene in vendita. Pertanto, evocando gli obblighi di correttezza e diligenza professionale gravanti sull'intermediario nell'esecuzione del contratto bancario insiste per l'accoglimento del ricorso. Con memoria di controreplica, l'intermediario si riporta alle argomentazioni rassegnate in sede di controdeduzioni e conclude per il rigetto del ricorso.
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