Il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto:
"Ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all'estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell'accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinunzia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per relationem dall'esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria".
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